La nuova etichettatura ambientale (implicazioni per il settore alimentare). Il commento dell’avv. Nicola Lucifero (LCA)

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 116/2020, che dà attuazione a due direttive europee riguardanti il “pacchetto sull’economia circolare”, la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e che rende obbligatoria l’etichettatura ambientale per gli imballaggi immessi al consumo. Oltre che recepire le direttive europee menzionate, il Decreto si coordina e va in parte a modificare il decreto legislativo 152/2006, il c.d. “Testo Unico Ambientale”.

Lo scopo principale perseguito dal Decreto è quello di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli stessi.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Decreto, esso non è strettamente correlato al luogo di produzione dell’alimento o del prodotto, sia questo UE o extra UE, ma, piuttosto, al territorio nell’ambito del quale l’imballaggio viene immesso. Infatti, poiché l’obiettivo è quello di prevenire la produzione di rifiuti da imballaggi sul territorio dell’UE, sia che gli alimenti siano prodotti all’interno degli Stati membri dell’UE, sia in paesi extra UE, qualora questi vengano distribuiti o, più in generale, immessi all’interno del territorio europeo, i relativi imballaggi debbono uniformarsi agli obblighi di etichettatura ambientale.

Aldilà dell’ambito di applicazione territoriale, il Decreto pone importanti novità circa i soggetti destinatari delle misure e relativi profili di responsabilità.

A tal proposito, il Decreto introduce espressamente il principio di responsabilità condivisa degli operatori economici nella promozione di misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, laddove per “operatori economici” si intendono “i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori” (art. 218, let. q) Testo Unico Ambientale).

Tale principio è ribadito dal fatto che per i produttori – vale a dire “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, let. r) Testo Unico Ambientale) – e gli utilizzatori – ossia “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, let. s) Testo Unico Ambientale) – è previsto siano responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Si può dunque desumere come una figura chiave nella filiera alimentare come il distributore non risulti “liberato” dalla responsabilità per i vizi nell’etichettatura del prodotto, compresi anche quelli legati all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui al Decreto.

Infine, poiché il Decreto fissa delle misure volte ad una prevenzione a 360 gradi della produzione di rifiuti, anche i prodotti destinati a ristoranti e servizi di ristorazione, sono inclusi nell’ambito di applicazione del Decreto.

In relazione ai profili di responsabilità ora individuati, il relativo sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme in materia non è stato modificato dal Decreto, e resta dunque pienamente operativo l’esistente sistema, previsto nel Testo Unico Ambientale.

Aldilà dei meritevoli obiettivi perseguiti dal Decreto che, introducendo l’obbligatorietà dell’etichetta ambientale facilita la realizzazione di pratiche per la tutela ambientale e per una corretta informazione per i consumatori, le novità introdotte hanno destato qualche perplessità. In particolare, diversi dubbi interpretativi sono stati posti ad esempio in merito alla definizione delle informazioni da riportare sugli imballaggi, così come è stata accolta con criticità la mancanza di un periodo transitorio che faciliti il passaggio per gli operatori verso questa nuova etichetta. Per cercare di rispondere, quantomeno parzialmente, a queste criticità, CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato una Linea Guida di supporto alle aziende per cercare di soddisfare i requisiti imposti dal Decreto.

(di Nicola Lucifero, partner di LCA Studio Legale e Responsabile del dipartimento Food Law) – nella foto in primo piano