Droni ed innovazione tecnologica: dall’agricoltura di precisione al food delivery

L’innovazione tecnologica e l’innovazione giuridica sono ad oggi struttura portante a servizio delle imprese del settore agroalimentare.

L’attenzione posta sul tema dal legislatore interno e da quello europeo ha portato all’introduzione di nuovi strumenti normativi ad aiuto delle imprese utili ad aumentarne la competitività.

In questo contesto, i droni ricoprono un ruolo chiave, prestandosi da un lato, allo sviluppo e alla digitalizzazione del comparto agricolo nell’ottica degli obiettivi posti dalla Politica Agricola Comune europea, dall’altro, come mezzo utile per rispondere alla sempre più crescente domanda di food delivery e servizi di consegna della spesa celeri.

L’impiego dei droni è soggetto alla normativa che regola l’utilizzo di aeromobili in ambito civile, in particolare, il Regolamento (UE) 2018/1139 recante Norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza area.

Il Regolamento mira a stabilire uniformità nella sicurezza dell’aviazione civile, cercando al contempo di assicurare la protezione ambientale. In particolare, questo copre tutte le aree chiave dell’aviazione tra cui anche le regole sui droni, i quali vengono definiti come “sistemi di aeromobili senza equipaggio” – “Unmanned Aircfraft Systems” – “UAS”.

A completamento della disciplina, la Commissione, con aiuto di AESA, l’agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea, ha redatto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 che definisce disposizioni dettagliate per l’esercizio di UAS nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.

In particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 utilizza criteri di livello di rischio e altri criteri per definire tre categorie di operazioni: «aperta», «specifica» e «certificata».

Nel definire la categoria di appartenenza, si tiene conto di una moltitudine di fattori, tra cui a titolo esemplificativo:

(i) massa dell’UAS;

(ii) distanza di volo;

(ii) merci trasportate;

(iv) autorizzazioni richieste le quali differiscono tra categorie.

Il regolamento UAS dell’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, disciplina gli aspetti più pratici per l’utilizzo di questi strumenti.

Ai fini del riconoscimento come operatore UAS è necessario sia registrarsi sul portare D-Flight, obbligatorio anche ai fini dell’identificazione e dell’imputazione delle responsabilità civili e penali, che acquisire il proprio codice identificativo europeo, in formato QR code, da apporre su ciascuno degli UAS con cui si opera.

La registrazione dell’operatore è necessaria:

a) per tutti gli operatori che usano droni di peso uguale o maggiore a 250g;

b) per gli operatori di droni di peso inferiore a 250g con caratteristiche di alta velocità (in caso di impatto possono trasferire al corpo umano un’energia cinetica superiore a 80joule) e/o che installano una telecamera.

L’operatore UAS ha la responsabilità di utilizzare o far utilizzare il drone nel rispetto delle leggi attuali in termini di sicurezza (manutenzione, buona conservazione, etc.), privacy e obblighi assicurativi. Si noti che la figura dell’operatore può coincidere con quella del pilota fatte salve le distinte responsabilità. L’iter per diventare piloti dipende dalla categoria di operazione.

Per quel che concerne gli obblighi assicurativi, si noti che non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità una assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Con riguardo ai settori di utilizzo del drone, nel comparto agricolo questo riveste un ruolo da protagonista nell’implementazione di pratiche cd. di agricoltura di precisione, le quali mirano a rendere possibile una produzione sempre più efficiente, con un impatto ambientale ridotto, rendendo circolari i processi produttivi.   I droni fungono da mezzi utili per interventi tempestivi di precisione, nei controlli idrici e nelle emergenze entomologiche di carattere fitosanitario, i.e. la Xylella fastidiosa, nel mappare fenomeni al suolo, nel fare scouting culturale e potendo distribuire antagonisti nella lotta biologica o integrata, o in alternativa distribuendo fitofarmaci, apportando un risparmio di costi e risorse impiegate rispetto alle tecniche tradizionali.

Per l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, si richiede il rispetto dei principi della difesa integrata volti a proteggere gli ecosistemi agricoli dai rischi di dipendenza dai prodotti stessi. Ai sensi della normativa vigente, di cui alla Direttiva 2009/128/CE e all’articolo 13 del D.lgs. 150/2012 l’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari risulta vietata, ad eccezioni dei casi per cui le Regioni possono autorizzarla al soddisfacimento di una serie di condizioni:

(i) l’inesistenza di modalità di applicazione alternative o l’evidenza per cui l’irrorazione aerea presenta evidenti vantaggi rispetto agli impatti su salute umana e ambiente;

(ii) i prodotti fitosanitari utilizzati sono autorizzati dal Ministero della Salute;

(iii) l’utilizzatore professionale è in possesso della formazione richiesta per l’attività condotta;

(iv) le attrezzature utilizzate sono certificate;

(v) con rispetto alla vicinanza a zone residenziali si richiede la lontananza da queste o in alternativa che nell’autorizzazione siano incluse specifiche misure a gestione del rischio;

(vi) le attrezzature dispongono delle migliori tecnologie volte a ridurre la dispersione nell’ambiente dei prodotti irrorati.

I droni hanno inoltre un enorme potenziale nel settore alimentare, essendo strumenti utili al trasporto di alimenti. In merito a quest’ultimo punto è in crescita la domanda di food delivery, la quale secondo uno studio pubblicato dalla società svizzera F&B Saviva Chair si attesta intorno ad un incremento del 65%. I droni, assieme ad altre smart machines, ricoprirebbero un ruolo chiave nella celerità e precisione della consegna, rispondendo alla domanda sempre più crescente rispetto a questo servizio da parte dei consumatori.

Un ultimo aspetto da considerare sono le problematiche relative alla raccolta di dati personali potenzialmente raccolti nelle operazioni svolte attraverso gli UAS. Come prevede l’articolo 29 del Regolamento UAS emesso dell’ENAC questa circostanza deve essere comunicata dall’operatore in sede di documentazione sottoposta all’ente ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione. Infatti, l’operatore sarà tenuto al rispetto di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nell’elaborazione e trattamento dei dati raccolti nell’esercizio della propria attività economica a mezzo di droni.

  • contributo di Nicola Lucifero, Elena Felici, Clarissa Macchi e Micol Saccon, di LCA Studio Legale