LE SOCIETA’ BENEFIT NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Una immagine dell'avvocato Nicola Lucifero

(di Nicola Lucifero)* – L’avvento delle social enterprises sta scuotendo il mondo delle corporates. Sebbene oggetto di un primo e parziale intervento normativo, questa categoria di imprese sembra costituire il quarto settore dell’economia accanto al settore pubblico, alle società lucrative ed alle organizzazioni non-profit. 

L’Italia è il primo, e per ora unico, paese in Europa ad avere introdotto un regime simile. La legge di Stabilità, 28 dicembre 2015 n. 2018, il 1° gennaio 2016, ha introdotto le “società benefit” la cui disciplina è ritrovabile all’articolo 1, commi 376-383 (allegati nn. 4-5).  Il modello italiano delle società benefit, basandosi sull’esperienza americana delle “Benefit Corporation”, si caratterizza per la previsione di finalità che superano l’interesse di lucro dei soci, coinvolgendo interessi collettivi, attraverso la previsione nello statuto di finalità di beneficio comune che coinvolgono determinati soggetti beneficiari. In particolare, il beneficio comune, mira al perseguimento di uno o più effetti positivi, o nella riduzione di esternalità negative, a favore di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, e in ultimo, enti, associazioni ed altri portatori di interesse – ad esempio lavoratori o fornitori. Esso vuole esprimere un approccio sostenibile e trasparente, in linea con gli obiettivi segnati dalle politiche internazionali sul concetto di “Sostenibilità”.  

Ciò che contraddistingue le società benefit dalle imprese sociali e non-profit, è quindi il perseguimento dello scopo lucrativo accanto all’implementazione e alla realizzazione di uno scopo di beneficio comune che può essere liberamente individuato dalla società. 

Oltre all’indicazione nel proprio oggetto sociale della finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, alla società benefit, è richiesta l’individuazione del soggetto responsabile per il perseguimento degli obiettivi benefit al quale saranno devolute le funzioni volte al perseguimento degli stessi. Sul piano operativo, la società è inoltre tenuta alla redazione di una relazione annuale che andrà allegata al bilancio, da rendere pubblica sul proprio sito internet, in modo da fornire indicazioni circa: gli obiettivi, le modalità e le azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento del beneficio comune, la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in relazione all’applicazione del modello standard di valutazione esterno, ed eventuali nuovi obiettivi nel mirino della società.

In generale, le società in grado di poter beneficiare di questo modello societario, sono le società a scopo di lucro e le società a scopo mutualistico, con esclusione di S.r.l. semplificate, società cooperative sociali, e imprese sociali. È da rilevare come sia data possibilità di conformarsi al modello benefit, sia a società costituende che già costituite. Per le prime, sarà necessario specificare nell’oggetto statutario le finalità di beneficio comune. Le seconde, dovranno intraprendere un percorso di trasformazione in società benefit inserendo il detto beneficio comune nel proprio atto costitutivo e/o statuto. 

In un contesto di particolare interesse verso questa categoria di società, il settore agroalimentare si presa particolarmente al perseguimento di finalità di beneficio comune, essendo in grado di determinare esternalità positive, nei confronti del territorio, ambiente e comunità locale rotante intorno all’attività stessa. Le società del settore agroalimentare sono inoltre facilitate nel raggiungere detto obiettivo, in quanto sono in grado di implementare strategie di economia circolare all’interno dei processi della filiera, generando valore dal riutilizzo dei materiali adoperati nei processi di produzione.

Le aziende del settore agroalimentare, in sede di individuazione della finalità di beneficio comune, che intendono perseguire nell’ambito della propria attività caratteristica, possono trarre ispirazione, a titolo esemplificativo, dai 17 Sustainable Development Goals sviluppati dalle Nazioni Unite, così come dagli obiettivi individuati dalla Comunicazione alla Commissione Europea attraverso l’istituzione dell’“European Green Deal” e più in particolare della “From Farm to Fork Strategy”.

Esempi che si possono trarre dalle più recenti esperienze relativamente alle finalità di beneficio comune, da parte delle aziende del settore agroalimentare sono: (i) l’utilizzo delle buone pratiche agricole, le quali sono in grado di salvaguardare la fertilità del suolo, la biodiversità e la riduzione di sprechi d’acqua; (ii) la riduzione nell’utilizzo di pesticidi o, in alternativa, la trasformazione in produzione biologica, ancora meno impattante per l’ambiente; (iii) la promozione dell’utilizzo di materiali ed imballaggi riciclabili, optando per un approccio plastic-free nell’ambito dei processi produttivi; (iv) la dotazione di pratiche, volte alla donazione delle eccedenze alimentari risultanti dall’attività stessa, ad enti e associazioni no-profit, così da coniugare, la riduzione di sprechi alimentari, all’aiuto di persone in condizione di disagio e povertà, come da l.166/2016, “legge Gadda”; o in ultimo (v) promozione di attività o eventi in collaborazione con le associazioni locali, volte alla tutela e riscoperta delle aree rurali. 

Tra le principali motivazioni per diventare società benefit, vi è quello di acquisire uno status quo in grado di garantire un vantaggio reputazionale e competitivo nei confronti dell’opinione pubblica, dei consumatori, di partner commerciali ed investitori. In Italia, sempre più società stanno adottando il regime di società benefit, contandosene ad oggi 500, le quali sono facilmente riconoscibili in quanto gli è data possibilità, su base volontaria, di indicare accanto alla denominazione sociale la formula «Società benefit» o l’abbreviazione «SB».  La spinta proviene dalle potenzialità e dalla capacità del modello, nel dare una risposta trasparente e sostenibile alle numerose esigenze del consumatore, il quale, essendo sempre più attento e sensibile alle tematiche ambientali e di welfare, ricerca nelle società di riferimento queste caratteristiche. 

 

  • partner di LCA Studio Legale e responsabile del dipartimento Food Law
  • * nella foto in primo piano una foto di archivio dell’avvocato Nicola Lucifero