I nuovi controlli nel settore agroalimentare: controperizia e procedura di controversia

Una immagine dell'avvocato Nicola Lucifero

Il 2021 ha innovato fortemente il settore dei controlli ufficiali lungo le filiere agroalimentari. Con quattro decreti attuativi la normativa nazionale è stata adeguata al Regolamento (UE) n. 2017/625 in materia.

Tale regolamento, in particolare, ha come obiettivo quello di uniformare la disciplina di vigilanza e controllo tra Stati membri, ancorandola sempre più a principi di imparzialità e professionalità, abrogando il Regolamento (CE) n. 882/2004 e il Regolamento (CE) n. 854/2004, testi orizzontali sino ad ora adottati in materia di controlli di prodotti d’origine animale.

La nuova normativa di settore, nel definire specifici obblighi di collaborazione in capo all’operatore del settore alimentare (“OSA”), in sede di controlli, quali la garanzia d’accesso alle attrezzature, ai locali, alla documentazione pertinente e gli obblighi di comunicazione del nome e della denominazione sociale, delle attività svolte, del luogo di svolgimento delle stesse, ha rivoluzionato la disciplina dei controlli alimentari. La seguente analisi si concentrerà su due importanti istituti disciplinati dalla normativa interna e comunitaria a tutela degli operatori del settore alimentare: la controperizia e la procedura di controversia.

Ai sensi dell’articolo 35 del regolamento del 2017 e dell’articolo 7 del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 attuativo del regolamento, in sede di controlli ufficiali è ora riconosciuta la possibilità agli OSA di effettuare una controperizia quale generale diritto al contraddittorio processuale. Difatti, nel caso in cui le autorità competenti rilevassero profili di non conformità (minori o maggiori) a seguito dei controlli, l’operatore ha il diritto di far condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato.

Tale controperizia può avere duplice natura:

(i) può sostanziarsi in una verifica documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal campionamento ufficiale sino all’emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi – in tal caso l’esame documentale dovrà eseguirsi entro quindici giorni dalla ricezione degli esiti sfavorevoli delle analisi condotte dall’autorità competente –

o (ii) può consistere in un controesame (analisi, prova o diagnosi) di una porzione del campione ufficiale prelevato in sede di controllo (cd. aliquota) eseguito dall’OSA a proprie spese e presso un laboratorio di fiducia accreditato.

Il campionamento ufficiale svolto dai Pubblici Ufficiali avviene conformemente alle modalità indicate nell’allegato I e II del decreto. Il campione da inviare al laboratorio ufficiale è eseguito in un’unica aliquota, tuttavia, se opportuno, pertinente e tecnicamente possibile vengono formate due ulteriori aliquote messe a disposizione dell’OSA rispettivamente ai fini della controperizia e delle ulteriori analisi, prove o diagnosi eseguite dall’Istituto Superiore di Sanità (“ISS”) in caso di controversia ai sensi dell’articolo 8 del decreto.

Di fatti, ai sensi dell’articolo 8 del suindicato decreto, nel caso in cui la controperizia effettuata dall’OSA dia luogo a risultanze non conformi alle valutazioni eseguite dall’autorità, è data possibilità all’operatore di instaurare una procedura di controversia coinvolgendo l’ISS. L’OSA potrà chiedere all’ISS di riesaminare la documentazione relativa all’analisi, prova o diagnosi rilasciata dall’autorità, e successivamente, potrà eventualmente chiedere di effettuare un’analisi sull’ aliquota appositamente prelevata, il tutto a proprie spese. L’istituto, per esprimersi sulla questione, avrà rispettivamente 30 giorni per la prima richiesta e 60 per la seconda, affidandosi, se opportuno, a un laboratorio ufficiale diverso da quello di prima istanza, notificando a mezzo di ufficiale giudiziario le risultanze delle analisi effettuate all’operatore richiedente, all’autorità competente che ha disposto del campionamento e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi.

Grazie al D. L. 22 marzo 2021, n. 42 è possibile applicare le previsioni dell’art. 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sia all’istituto della controperizia che a quello della procedura di controversia. Questo si traduce nel riconoscimento di forti garanzie difensive a favore dell’OSA interessato che in forza di tale disposizione può prendere parte alle attività ispettive e di controllo eseguite dalle autorità competenti.

Ai sensi del medesimo articolo è previsto rispettivamente che:
(i) nel caso di campioni alimentari deteriorabili per i quali non sia possibile la revisione, l’interessato riceve preavviso del giorno, ora e luogo dell’espletamento dell’ispezione, al fine di poter presenziare;
(ii) nel caso di campioni alimentari non deteriorabili, per i quali la revisione è possibile, l’interessato riceve preavviso di almeno 3 giorni, del giorno, ora e luogo dove la revisione avrà luogo, al fine di poter presenziare anche tramite difensore nominato.

In entrambi i casi, l’OSA può farsi assistere da un consulente tecnico di fiducia, il quale può proporre al perito ufficiale specifiche indagini e formulare osservazioni e richieste che verranno appuntate nella relazione di ispezione, ai sensi dei poteri conferitigli dall’articolo 230 del codice di procedura penale.

I verbali di analisi non ripetibili nel caso di campioni deteriorabili, così come i verbali di revisione di analisi predisposti dall’ISS, potranno essere acquisiti nel fascicolo dibattimentale di un procedimento penale, eventualmente instauratosi. Nella procedura davanti all’ISS, come da nota del Ministero della Salute, si ritengono applicabili le medesime garanzie previste dall’articolo 223 suindicato.

Si rammenta come, sia in sede di controperizia che di procedura di controversia di naturale documentale, il laboratorio accreditato selezionato dall’OSA e l’ISS potranno riesaminare esclusivamente la documentazione rilasciata dall’autorità competente, escludendo in entrambi i casi la possibilità di prendere visione della documentazione d’accreditamento eventualmente rilasciata all’OSA da ACCREDIA.

  • contributo di Nicola Lucifero, partner di LCA Studio Legale e Responsabile del dipartimento “Food Law”